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COMPENSAZIONI INPS - INAIL
I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello REDDITI 2023 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 18 febbraio, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.
PATENTE A CREDITI
Il documento è richiesto a imprese e lavoratori autonomi, per operare nei cantieri temporanei o mobili,
per i lavori di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere
forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Viene rilasciato dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, collegandosi al portale nazionale del lavoro,
attivo dal 1° ottobre 2024.
La circolare emanata dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 23 settembre 2024,
precisa gli obblighi da adempiere.qui.
In particolare:
- Dal 1° novembre 2024 non si potrà operare nei cantieri senza la "Patente a crediti",
- Fino al 31 ottobre 2024 è previsto un periodo transitorio, attraverso il quale gli interessati possono presentare un'autocertificazione, concernente il possesso dei requisiti richiesti, tramite PEC a: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it,
- Il modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Inl, da compilare e inviare, è scaricabile qui.
- Entro il 31.10.2024 dovrà essere richiesto il rilascio della patente, dichiarando i seguenti requisiti:
- Iscrizione Camera di Commercio
- Documento regolarità contributiva (DURC)
- Documento di regolarità fiscale (DURF), scarica modello qui
- Come ottenere il DURF, scarica istruzioni qui
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del DPR 445/2000, scaricabile qui, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale,
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, scaricabile qui, attestante il possesso del Documento di valutazione rischi (DVR), l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l'adempimento formativo. Da notare che nelle imprese edili con dipendenti o coadiuvanti, oltre al Documento di valutazione rischi, è necessario anche il Piano Operativo Sicurezza (POS) che deve essere redatto, con riferimento al cantiere, dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori. Art. 89 del D.lgs 81/2008.
- In possesso di tutti i documenti, collegarsi al portale: https://servizi.ispettorato.gov.it, compilare e inviare la richiesta per il rilascio della patente a crediti.
Attenzione ad ottemperare, sempre, agli obblighi formativi previsti dal D.lgs n. 81/2008
da parte dei datori di lavoro,dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi
e dei prestatori di lavoro.
Per ogni altro chiarimento è consigliabile rivolgersi ai consulenti o alle società accreditate competenti
in materia di sicurezza del lavoro.
Fonti:
Circolare Ispettorato Nazionale del lavoro del 23 settembre 2024
art. 27 del Dlgs 81/2000
D.M. 18 settembre 2024, n. 132
D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56
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Assunzioni agevolate
dal 1°settembre 2024
BONUS GIOVANI
Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31.12.2025 assumono a tempo indeterminato “under 35” (mai occupati a tempo indeterminato) è riconosciuto, per massimo 24 mesi, un esonero dei contributi previdenziali (no INAIL). di euro 500 mensili (euro 650 se le assunzioni interessano Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia e Calabria).
Ai fini dell’effettiva fruizione dello sgravio è necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
BONUS DONNE
Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31.12.2025 assumono a tempo indeterminato donne “svantaggiate” è riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (no INAIL) nel limite di euro 650 su base mensile, per 24 mesi.
In particolare l’esonero è riconosciuto a:
1) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
residenti nelle regioni della ZES unica per il SUD ;
2) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, residenti ovunque;
3) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti ovunque,
nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione, tra uomini e donne, superiore al 25%
Le assunzioni oggetto di "Bonus" devono comportare un incremento occupazionale netto (vedi circ.INPS 58/2023)
Ai fini dell’effettiva fruizione dello sgravio è necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
BONUS ZES over 35
Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31.12.2025 assumono dipendenti a tempo indeterminato, è riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (no INAIL) nel limite di euro 650 su base mensile, per 24 mesi. Il dipendente deve aver compiuto 35 anni, essere disoccupato da almeno 24 mesi ed essere assunto presso una sede nella ZES del Sud.
L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, nel mese di assunzione, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni "svantaggiate.
Ai fini dell’effettiva fruizione dello sgravio è necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
___________________________
ZES (Zona economica speciale): Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia e Calabria).
Fonti:
D.L. 60/2024 convertito dalla legge 95/2024
Assunzioni agevolate 2024
La legge di Bilancio 2024
Non ha prorogato il beneficio per le assunzioni di under 36 che prevedeva l'esonero totale della contribuzione INPS a
carico del datore di lavoro per 36 mesi (48 mesi per le assunzioni al Sud).
UNDER 30
Resta in vigore la versione strutturale del bonus per assumere giovani con meno di 30 anni di età,
che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro.
L'incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di euro 3 mila calcolati su base annua.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
Donne svantaggiate
Per le donne svantaggiate si va dai 12 mesi per le assunzioni a termine fino a 18 mesi per le assunzioni
a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato.
L’esonero spetta nella misura del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL;
contribuzione al Fondo tesoreria; contributo ai Fondi di solidarietà di cui Dlgs 148/2015;
il contributo integrativo della Naspi dello 0,30%; vari contributi di solidarietà.
Tutti gli esoneri contributivi richiedono il rispetto di tutte le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, del rispetto dei C.C.N.L. e regolarità contributiva.
Maxi deduzione del 120%
L'articolo 4 del D.Lvo 216/2023, per il solo anno 2024, prevede una maggiorazione del costo del lavoro
ammesso in deduzione ai fini Irpef o Ires pari al 20%, in caso incremento occupazionale,
di lavoratori a tempo indeterminato, rispetto all'anno di imposta 2023
Fonti:
L. 205/2017 - INPS Circ. 40/2018
L. 92/2012 - INPS, circ. 111/2013
Decontribuzione SUD 30%
Confermata la decontribuzione SUD pari al 30%, fino al 31 dicembre 2024
solo per le assunzione fatte entro il 30 giugno 2024.
Le assunzioni avviate dal 1° luglio 2024 non danno diritto all'incentivo
Dal 1° gennaio 2025 l'agevolazione non trova più applicazione
anche per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30.06.2024
INPS: messaggio 4695 del 28 dicembre 2023
INPS: Circolare 17.07.2024, n. 82
Commissione Europea: C(2024)4512
Assunzioni agevolate - "Uomini over 50"
L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per:
- 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato;
- 18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi nel caso di assunzione di contratto a termine trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Fonte:
Legge 28.06.2012, n. 92
Contratti a tempo determinato
Durata massima
Può essere stipulato, prorogato e/o rinnovato fino a 12 mesi senza causale;
Può avere una durata superiore a 12 mesi, ma non a 24 mesi, solo nei casi previsti dai Contratti collettivi di lavoro
di appartenenza;
Fino al 31.12.2024, in assenza di specifiche previsioni del C.C.N.L. , datore di lavoro e lavoratore potranno giustificare l’apposizione del termine a 24 mesi per esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Tali esigenze, nella stesura del contratto, dovranno essere ben dettagliate in modo circostanziato e puntuale, al fine di giustificare le ragioni del termine superiore a 12 mesi.
Proroghe e rinnovi
Il Decreto dignità stabilisce n. 4 proroghe e/o rinnovi sempre entro una durata massima complessiva di 24 mesi.
Intervallo fra due contratti a termine in caso di rinnovo
Se il contratto precedente aveva una durata pari o inferiore a 6 mesi: 10 giorni
Se il contratto precedente aveva una durata superiore a 6 mesi: 20 giorni
Limiti percentuali assunzioni a termine
Salvo diversa disposizione espressa nella contrattazione collettiva,
i lavoratori con contratto a tempo determinato non possono superare il 20%
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Oltre ad altri divieti di utilizzo dei contratti a termine, ai datori di lavoro che
non hanno effettuatola valutazione dei rischi e quindi non sono in possesso del DVR,
la legge vieta la stipula di contratti a termine.
Prima di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato è opportuno chiedere assistenza
al proprio consulente del lavoro.
Fonti:
D.Lgs. n. 81/2015
D.L. n.48/2023 convertito in legge 85/2023
Cassazione, ordinanza n. 21683 del 23.08.2019
Cassazione, ordinanza n. 2894 del 31.01.2023
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Attenzione!!
Essendo la materia sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro una normativa alquanto complessa e articolata,
anche in base alle diverse realtà produttive, la qui esposta elencazione, circa gli adempimenti da adottare,
deve essere considerata importante ma non esaustiva di ogni prescrizione dettata dalla normativa.
Pertanto, i responsabili dell'Impresa/Studio/Ente, dovranno valutare attentamente, assieme agli esperti in materia
e soprattutto con le società accreditate, gli specifici interventi da effettuare.
Inoltre, anche se si è già in possesso del DVR o si sono già assolti gli obblighi formativi, è senz'altro opportuno
far verificare se - eventualmente - debbano essere predisposti aggiornamenti sia al DVR che alla formazione in genere.
Il nostro Studio è a disposizione, dei clienti e di tutti coloro che lo riterranno opportuno, per fornire le indicazioni in merito.
La raccomandazione è: "EVITARE IL FAI DA TE".
ADEMPIMENTI MINIMI OBBLIGATORI
riservati a tutte le Imprese/Ditte/Studi professionali
Enti pubblici e privati
- ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per la sicurezza aziendale, tale adempimento prevede:
1) La nomina del RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ruolo che il Datore di Lavoro può ricoprire in prima persona (previa adeguata formazione) o in alternativa assegnare ad un RSPP esterno all’azienda in possesso dei requisiti specifici previsti dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 per ricoprire tale ruolo;
2) La nomina degli ADDETTI al Servizio Antincendio e Primo Soccorso (il numero e la formazione degli addetti nominati varia in funzione del livello di rischio dell’attività lavorativa, del numero complessivo dei lavoratori e dell’organizzazione del lavoro (eventuali turni o lavoratori a tempo ridotto);
3) La nomina del MEDICO COMPETENTE per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal DLgs
81/08 (nomina richiesta in base all'esito della valutazione dei rischi);
4) La nomina del RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, obbligatorio solo in caso di aziende con oltre 15 lavoratori (nelle aziende con meno di 15 lavoratori dove non viene nominato il RLS, è necessario comunicare all’INAIL la rinuncia all’elezione e la volontà di avvalersi del RLST, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale);
5) La nomina di DIRIGENTI e/o PREPOSTI: figure non obbligatorie, ma presenti soprattutto in aziende medio-grandi.
- VALUTAZIONE DEI RISCHI
tra le responsabilità NON delegabili del Datore di Lavoro rientra l’elaborazione del DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, comprensivo della valutazione dei nuovi rischi emergenti di natura psico-sociale (stress lavoro-correlato) - il Datore di Lavoro può scegliere di avvalersi della collaborazione di un Tecnico della Sicurezza per l’elaborazione di tale documento;
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - Rif. artt. 28 e 29 del DLgs 81/08 - in tutti i casi e per tutte le attività, qualora vi sia almeno 1 lavoratore/collaboratore/socio lavoratore;
- SORVEGLIANZA SANITARIA:
nei casi previsti dal DLgs 81/08 in cui è richiesta la nomina del Medico Competente, il datore di lavoro o il dirigente deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, conseguire le attestazioni d'idoneità alla mansione per ciascun Lavoratore e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel suddetto decreto;
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO obbligatori:
il datore di lavoro e TUTTI i lavoratori (praticanti, collaboratori, soci, tirocinanti o dipendenti, part time inclusi) di qualsiasi attività lavorativa devono essere adeguatamente formati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- HACCP - Igiene degli alimenti:
in tutte le attività in cui è prevista la manipolazione di alimenti e/o bevande (sfusi o confezionati che siano) è necessario provvedere alla predisposizione ed elaborazione del Piano di Autocontrollo (HACCP) e alla formazione del personale addetto alla manipolazione con un corso base per Operatori alimentari della durata di 4 ore.
Nomina responsabili - formazione obbligatoria - corsi
Nomina e Formazione/Aggiornamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (datore di lavoro/titolare d'impresa);
Nomina e Formazione/Aggiornamento del/degli Addetto/i al Servizio Antincendio - Corso di 4 ore (rischio livello I), 8 ore (rischio livello II) e 16 ore (rischio livello III);
Nomina e Formazione/Aggiornamento del/degli Addetto/i alle emergenze di Primo Soccorso - Corso di 12 ore - per Aziende di gruppo B e C secondo le disposizioni dell’art. 1 del D.M. 388/03, o Corso di 16 ore - per Aziende di gruppo A secondo le disposizioni dell’art. 1 del D.M. 388/03 qualora vi sia almeno 1 lavoratore/collaboratore/socio lavoratore;
Nomina e Formazione/Aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - eletto dai lavoratori o autodesignato in caso di unico lavoratore - Corso di 32 ore - o, in alternativa RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Territoriale - sindacale) previsto per le aziende sino a 15 lavoratori;
Formazione obbligatoria di tutti i lavoratori e assimilati tali - FORMAZIONE GENERALE (4 ore per tutti i livelli di rischio) e FORMAZIONE SPECIFICA (4 ore aziende rischio basso, 8 rischio medio e 12 ore rischio alto) – Aggiornamento Formazione Specifica con cadenza quinquennale durata 6 ore ogni livello di rischio;
SANZIONE:
Previsione e individuazione dei Dispositivi Protezione Individuale (DPI) previsti dalla legge in tutti i casi e per tutte le attività
Sorveglianza Sanitaria – Nomina del medico specialista in medicina del lavoro, con incarico medico competente aziendale e valutatore (per le attività obbligate per legge, oppure se previsto dalla valutazione dei rischi).
SANZIONI:
Omessa valutazione dei rischi:
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR):
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Incompleta redazione del DVR:
omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28, lettere:
a) relazione con i criteri di valutazione,
b) misure di prevenzione e protezione e DPI,
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità,
f) indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che richiedono una particolare competenza: riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000€
Mancata fornitura dei DPI, sentito il RSPP e il medico competente
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000€
Omessa nomina del medico competente
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000€
Fonti:
D.lgs. n. 81/2008
D.lgs. n. 106/2009
D.lgs. n.151/2015
Legge n. 215/2021
NORMATIVA SULLA PRIVACY
In base al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, denominato “GDPR” (General Data Protection Regulation) dal
25 maggio 2018
tutte le aziende ed i professionisti devono dotarsi di un nuovo piano finalizzato all'adeguamento per la protezione dei dati personali.
Per dati personali si intendono le informazioni, in nostro possesso, riconducibili ad un individuo. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo potrebbero essere: dati anagrafici, telefono, e-mail, caratteristiche della sua firma o addirittura le sue abitudini, i suoi atti, contratti, documenti personali o della propria azienda o attività, ecc.
Ci sono, inoltre, alcune categorie di dati che richiedono misure di protezione aggiuntive, in quanto considerati dati sensibili: Ad esempio: lo stato di salute, la vita sessuale, l'appartenenza a sindacati e partiti politici, religione, razza, situazione familiare, dati genetici e biometrici, ecc.
Pertanto, sulla base del nuovo regolamento è necessario valutare quali adempimenti in base al “GDPR” devono essere applicati alla nostra azienda, al nostro Studio o alla nostra attività ed elaborare un progetto per adeguare e rafforzare la sicurezza dei dati personali dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e collaboratori, di tutte le persone per la quali abbiamo necessità di conservare i loro dati.
Tale progetto deve prevedere:
- Un documento (registro) in cui dovrà essere stabilito il modo in cui verranno trattati i dati personali in nostro possesso. Come dovranno essere conservati, da chi potranno essere consultati e per quale motivo.Tale documento, per quanto non obbligatorio per talune attività, è tuttavia raccomandato dal Garante per la protezione dei dati, rappresentando uno strumento fondamentale per l'Autorità di controllo. Diventa, inoltre, indispensabile per poter verificare, aggiungere e valutare il trattamento dei dati svolto e quello da svolgere;
- L'accertamento che i software gestionali, gli applicativi e il controllo accessi soddisfino i requisiti previsti dal GDPR;
- Un' Informativa chiara e puntuale, prevista dal GDPR, agli interessati oggetto del trattamento dei dati personali;
- La Richiesta del consenso in modo esplicito, comunicando i diritti, agli interessati, di conoscere come vengono trattati i loro dati, la possibilità di modificarli o di cancellarli (diritto all’oblio);
- Nomina del titolare del trattamento dei dati;
- Nomina del responsabile del trattamento dei dati;
- Nomina del responsabile della protezione dei dati;
- Formazione obbligatoria per coloro incaricati al trattamento dei dati personali;
- Assicurazione che i responsabili del trattamento dei dati presentino sufficienti garanzie, in conformità al GDPR, a tutela dei diritti degli interessati;
- Misure informatiche o di altro genere, quali password, antivirus, appositi armadi, sistemi di allarme e/o antintrusione, ecc.
- Comunicazioni e denunce al Garante della Privacy.
SANZIONI
Per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa, le sanzioni assumono proporzioni gravose e pesantissime:
Art. 83 comma 4 sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 (Diecimilioni) di euro, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente;
Art. 83 comma 5 sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 (Ventimilioni) di euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
Inoltre il D.Lgs 101/2018 ha introdotto nuove fattispecie di violazioni sanzionate penalmente (artt. 167-172).
Attenzione!!
Quanto suesposto, data la complessità della materia, sebbene importante non può essere esaustivo di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa.
Pertanto è opportuno rivolgersi allo Studio al fine di ricevere maggiori e appropriati chiarimenti.
Fonti:
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo
e successive integrazioni.
Assegni Nucleo familiare - Novità -
Dal 1° marzo 2022 l'istanza per poter usufruire degli assegni per nucleo familiare,
deve essere presentata direttamente all'INPS
ogni anno, per le mensilità da marzo a febbraio dell'anno successivo.
Il nuovo ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE, così denominato,
verrà erogato direttamente dall'INPS agli aventi diritto.
Per la presentazione all'INPS della domanda, che dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica,
è indispensabile avere la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini ISEE.
Pertanto, da tale data, gli interessati
dovranno accedere con le proprie credenziali
PIN, oppure SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e presentare la domanda on line,
oppure potranno rivolgersi ad un patronato o ad altro intermediario.
Fonte: Dlgs. 21 dicembre 2021, n. 230
LAVORATORI SPORTIVI
I lavoratori sportivi con contratto di co.co.co. sono esonerati dagli obblighi assicurativi all'INAIL.
A tali lavoratori si applica la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal loro tesseramento ad una Federazione sportiva nazionale o
ad un Ente di promozione sportiva.
Per i lavoratori (anche co.co.co.) che all'interno di una struttura sportiva svolgono attività di carattere amministrativo,
dovranno essere adempiuti gli obblighi ordinari, fiscali, previdenziali e di comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego.
I volontari che, all'interno si un'associazione sportiva, mettono a disposizione le loro competenze per promuovere lo sport,
non possono essere retribuiti in alcun modo, ma possono essere rimborsate, entro certi limiti, alcune spese documentate (ad es. trasporto).
Fonte:
Dlgs 120/2023
art. 51, L. 289/2002
art. 29 D.Lgs. 36/2021
TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Fonte:
Art. 1, comma 5, D.L. 14 agosto 2020
Entrato in vigore il 15 agosto 2020
CIG - PAGAMENTI DIRETTI
In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
Fonte:
Art. 1, comma 6, D.L. 14 agosto 2020
Entrato in vigore il 15 agosto 2020
NOMINA REVISORI NELLE SRL e COOPERATIVE
Il legislatore fa slittare l'obbligo di nomina del Revisore legale 30.04.2023 (approvazione bilancio di esercizio 2022), per le Srl e le Cooperative che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
- Totale dell'Attivo stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- Ricavi delle vendite e/o delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità
Fonte:
D.L. 24 agosto 2021, n. 118
conv. L. 21 ottobre 2021, n. 147
RISCHI MANCATA NOMINA REVISORI
La mancata nomina del Revisore, per La SRL o la Cooperativa che supera almeno 1 dei 3 parametri di cui alla Legge delega 19.10.2017, n. 155, art.379, comporta per gli ammministratori i seguenti rischi:
- sanzioni amministrativa, in capo a ciascun amministratore, fino ad euro 6.197 salvo maggiori danni accertabili da terzi;
- revoca degli amministratori in carica e nomina, da parte del Tribunale, di un amministratore giudiziario con, possibili, azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori cessati;
- scioglimento della società, in caso la mancata nomina si protragga nel tempo;
- reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci.
Fonte:
Art. 379 D.Lgs. 12.01.2019, n. 14
Articoli 2631-2409-2484-2625 c.c.
CERTIFICAZIONE REGOLARITA' FISCALE - DURF - REQUISITI
- Risultare in attività da almeno tre anni;
- Essere in regola con gli obblighi diichiarativi;
- Aver presentato nell'ultimo triennio versamenti non inferiori al 10% del rapporto fra versamenti per contributi, contributi, premi INAIL e ricavi (o compensi) risultanti dalle dichiarazioni nel medesimo triennio;
- non avere iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito già affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 e per i quali non sia stata chiesta rateazione.
Fonte:
Circ. 1/2020 del 12.02.2020
Agenzia delle Entrate
Dlgs n. 241/1997 c. 5 art. 17-bis
COMPENSAZIONE RITENUTE APPALTI
Le ritenute fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori, determinate per ciascun committente, saranno versate senza alcuna possibilità di compensazione,
salvo che non si tratti di crediti maturati dall'impresa appaltatrice in qualità di sostituto di imposta.
I nuovi adempimenti in tema di ritenute fiscali non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti, indicati alle lettere a) e b) dell’articolo17-bis del Dlgs n. 241/1997
Fonte:
Circ. 1/2020 del 12.02.2020
Agenzia delle Entrate
Dlgs n. 241/1997 c. 5 art. 17-bis
SPESE SANITARIE TRACCIABILI
A partire dal periodo di imposta 2020 le spese sanitarie sostenute in strutture private non convenzionate col SSN
(es.: visite specialistiche in studio di libero professionista privato),
potranno godere della detrazione del 19% solo se il loro pagamento sia avvenuto con strumenti tracciabili.
Il contribuente dovrà preoccuparsi di conservare oltre la certificazione della spesa sostenuta anche la prova del
pagamento effettuato con carte di credito, bonifici postali o bancari, bancomat, assegni.
Fonte:
Legge di Bilancio 2020
RITENUTE NEGLI APPALTI
A partire dal periodo di imposta 2020
( decorrenza retribuzioni gennaio 2020)
i soggetti di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, che affidano lavori in appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati, per un importo annuo superiore ad Euro 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, sono obbligati a richiedere all'impresa appaltatrice, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute irpef, trattenute ai propri dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato.
D.L. 26.10.2019, n. 124
Risoluzione Agenzia Entrate 108 del 23.12.2019
Risoluzione Agenzia Entrate 109 del 24.12.2019
FATTURA ELETTRONICA SPESE SANITARIE
Anche per l'anno di imposta 2024 rimane il divieto di emissione delle fatture elettroniche in relazione alle prestazioni sanitarie rivolte alle persone fisiche.
La prassi da seguire, almeno per tutto il 2024, rimane l'emissione ai clienti della fattura cartacea e l'invio dei dati relativi al sistema "Tessera sanitaria".
Resta l’obbligo della fattura elettronica, da operatori sanitari, per le prestazioni effettuate,
che non devono essere trasmesse
al Sistema Tessera Sanitaria - STS
quali le prestazioni verso assicurazioni, ditte,aziende, enti, professionisti, ecc.
Fonte:
D.L. 215 del 30 dicembre 2023
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASpI
L'art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 ha disposto che il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato è aumentato di 0,5 punti
in occasione di ciascun rinnovo.
In effetti l'incremento dell 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.
Fonte:
Circolare INPS n. 121 del 06.09.2019
FATTURA DIFFERITA
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a fronte di più cessioni (con documento di trasporto) effettuate nello stesso mese,
è possibile indicare, in fattura,
la data di fine mese,
rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta. Fermo restando che la stessa potrà essere inviata allo SdI entro la data del giorno 15 del mese successivo.
Fonte:
Risposta 389/E/2019
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Non è sufficiente l'iscrizione al CONI, a Federazioni Nazionali Sportive o Enti di promozione sportiva per poter stabilire che una
Società/Associazione Sportiva Dilettantistica
risulti Ente non lucrativo e quindi possa godere di agevolazioni fiscali.
Dovranno, pertanto, essere esaminati
i comportamenti concludenti, assunti dal Sodalizio Sportivo. Verificando concretamente l'operato posto in essere dall'Ente e dai suoi associati.
Fonte:
Cassazione, sentenza 06.06.2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA COOPERATIVE AGRICOLE
Le Cooperative agricole possono emettere la fattura per conto dei soci conferenti,consegnando loro copia per gli adempimenti conseguenti.
In materia di fatturazione elettronica la cooperativa potrà emettere le fatture seguendo una numerazione distinta per ciascun conferente.
La Cooperativa dovrà, comunque, comunicare al socio di aver emesso la fattura inviandogliene un duplicato in XML o PDF.
Meglio se accompagnata dalla ricevuta di consegna dallo SDI.
Fonte:
Art. 34, c. 7 D.P.R. 633/72
Interpello n. 30, Agenzia delle Entrate
LEZIONI SCUOLA GUIDA CON I.V.A.
Le Autoscuole, con decorrenza 2 settembre 2019, hanno l'obbligo di imponibilità dell'IVA ordinaria (22%) sulle prestazioni didattiche.
L'IVA dovrà essere pagata, senza sanzioni, anche per le annualità arretrate, inserendo l'imposta nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare ancora accertabile (2014- 2018) e procedendo al versamento dell'imposta dovuta risultante da ciascuna dichiarazione.
Fonte:
Sentenza Corte di Giustizia UE del 14/03/2019
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 02.09.2019
AGGIORNAMENTO
Il DL Fiscale, approvato in bozza in Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2019,da un lato tranquillizza sul passato, le novità non hanno effetto retroattivo; dall’altro toglie ogni dubbio sul futuro e stabilisce definitivamente l’obbligo di versare l’IVA.
Le novità si applicano dal 1° gennaio 2020
Le categorie di patenti interessate sono:
A-A1-A2-B-C1.
CRISI DI IMPRESA
Approvazione del decreto 10 gennaio 2019,
modificato dal Ddl "sblocca cantieri"
Obbligo dell'organo di controllo per le S.r.l. di dimensioni minori
Le società a responsabilità limitata (anche le cooperative)
dovranno nominare l'organo di controllo o il revisore se superano uno dei seguenti limiti:
- 4 milioni di attivo patrimoniale
- 4 milioni di vendite e prestazioni
- 20 unità occupate di media nell'esercizio
è sufficiente che uno solo dei parametri venga superato.
Fonte:
Legge delega 19.10.2017, n. 155, art.379
Nuovo art. 2477 c.c.
D.L. 32/2019 approvato dal Senato il 06.06.2019
COOPERATIVE ORGANO AMMINISTRATIVO
Con decorrenza 1° gennaio 2018
l'amministrazione delle cooperative
non potrà più essere formata
da un amministratore unico
o comunque da un organo amministrativo
a tempo indeterminato.
L'amministrazione dovrà essere affidata
ad un organo collegiale formato da almeno
tre persone
con durata in carica non superiore a tre esercizi.
Pertanto dovrà essere controllato lo Statuto.
Se prevede un amministratore unico,
la durata in carica degli amministratori a tempo indeterminato o per un tempo
superiore a tre esercizi, esso dovrà essere modificato.
Fonte:
Legge di Bilancio 2018
DISTRUZIONE BENI AZIENDALI
ART. 1 - D.P.R. 441/1997
Presunzione di cessione
1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.
ART. 7, lett. p) - D.L. 70/2011
Innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;
__________
N.B. Nel caso in cui la merce o i beni aziendali, oggetto di distruzione, siano di valore superiore a € 10.000, si rende necessaria la presenza di un incaricato dell’Agenzia delle Entrate, oppure un ufficiale della guardia di finanza, oppure un notaio.
Gli stessi, al termine delle operazioni di distruzione, dovranno redigere un apposito verbale.
RAPPORTI DI LAVORO TRA CONIUGI O PARENTI
Il rapporto di lavoro subordinato tra coniugi o tra parenti e affini conviventi (e in alcuni casi anche tra i non conviventi) è stato da sempre oggetto di contestazioni e disconoscimento da parte degli Enti preposti agli accertamenti (Ispettorato del lavoro e INPS), sia che il datore di lavoro sia un’impresa individuale, una società di persone o di capitali.
Infatti, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito. INPS messaggio n. 2819/2022.
Per il superamento della presunzione di gratuità devono essere fornite prove convincenti (non soltanto formali), circa l’onerosità del rapporto stesso e soprattutto della sua natura subordinata. In particolare dovrà essere dimostrato l’assoggettamento, del coniuge o dei parenti lavoratori, al potere direttivo, organizzativo e di controllo (comprese sanzioni disciplinari) del datore di lavoro. Ciò non è sempre così facile da dimostrare.
E’ bene ricordare che a proposito dei compensi erogati al coniuge, dal punto di vista fiscale, l’art. 60 del Tuir dispone che “Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti.
La regola è meno stringente nelle SRL, perché il coniuge o il parente risulta dipendente di una persona giuridica e non dell’amministratore o del socio della società.
Ma sebbene, con sentenza della Cassazione n. 4535 del 27 febbraio 2018, venga “consolidato” l’orientamento lecito di un rapporto di lavoro subordinato tra familiari, è sempre necessario dimostrare che il rapporto di lavoro subordinato sia “genuino” anche in considerazione (nel caso di società di persone o di capitali) dell’influenza dominante che l’amministratore e/o il socio, coniuge o parente del lavoratore assunto, esercita o può esercitare nella compagine sociale.
Quindi è molto alto il rischio che possa essere disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra coniugi o tra parenti e/o affini, con effetti molto gravi sul versamento dei contributi e della stessa posizione previdenziale del familiare.
Fonti:
Cassazione sentenza n. 3287/1986
Cassazione sentenza n. 2660/1984
Cassazione sentenza n. 1880/1980
Cassazione sentenza n. 17992/2010
Cassazione sentenza n. 4535/2018
Cassazione sentenza 30899/2017_2018
INPS Circolare 179/1989
INPS Messaggio n. 2819/2022
D.P.R. n. 917/1986, art. 60
Agenzia Entrate Circolare 137/e/97
FERIE E PERMESSI
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi.
La mancata fruizione delle ferie non può essere monetizzata, se non all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo feriale può essere goduto, da parte del lavoratore, per almeno 2 settimane nel corso
dell’anno di maturazione. Il restante periodo, invece, può essere goduto al massimo entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
Per il mancato godimento delle ferie, nel periodo legale, il datore di lavoro è punito con sanzioni amministrative pecuniarie, in base al numero dei lavoratori interessati e al periodo di mancato godimento delle ferie.
Inoltre, in caso di mancato godimento delle ferie entro i 18 mesi di legge, dovranno essere anticipati all’INPS i contributi relativi alle ferie non godute. L’importo dei contributi per le ferie maturate e non godute dovrà essere aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse.
I giorni o le ore di ferie maturate e non godute figurano in ogni prospetto paga e possono essere facilmente verificate mese per mese.
Pertanto, il datore di lavoro, entro il periodo legale di godimento delle ferie,
dovrà:
far godere le ferie maturate e non godute,
versare, comunque, i contributi all’INPS anche se le ferie non vengono godute,
esponendosi a possibili sanzioni amministrative per non aver “mandato in ferie” i propri dipendenti.
In quest’ultimo caso, comunque, al fine di adempiere agli obblighi contributivi di che trattasi, il datore di lavoro deve informare immediatamente il proprio consulente, se presente, dandogli il preciso incarico di aggiungere ai contributi INPS del mese anche quelli relative alle ferie maturate e non godute entro i termini legali.
Discorso a parte, ma non meno importante, sono i permessi annuali (ROL ed ex-festività) dei quali ha diritto il lavoratore.
Non vi sono sanzioni pecuniarie per il mancato godimento dei permessi. Però la mancata fruizione o il mancato pagamento dell’indennità sostitutiva entro la scadenza potrebbero precludere, all’azienda o al datore di lavoro in genere, eventuali agevolazioni contributive.
Le ore dei permessi ed ex festività figurano in ogni prospetto paga e possono essere facilmente verificati mese per mese.
Questi permessi devono essere richiesti dai lavoratori entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro maturazione. Se, a tale data, dovessero risultare in tutto o in parte non goduti, il datore di lavoro
dovrà:
retribuire i permessi ed ex festività residui
versare, comunque, i contributi all’INPS anche se i permessi non vengono retribuiti.
In quest’ultimo caso, così come per le ferie maturate e non godute, al fine di adempiere agli obblighi contributivi di che trattasi, il datore di lavoro deve informare immediatamente il proprio consulente, se presente, dandogli il preciso incarico di aggiungere ai contributi INPS del mese anche quelli relativi ai permessi (ROL) ed ex festività che sono rimasti da godere entro i termini legali.
Fonti:
Art. 36 Costituzione della Repubblica
Art. 2109, comma 2, del Codice Civile
Art. 10 D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66
Ministero del Lavoro, interpello 8 marzo 2011, n 16